MULTE NOTIFICATE VIA PEC (posta elettronica certificata)

 

La nuova notifica elettronica delle multe

 

Dal 2018 parte la nuova notifica elettronica delle multe tramite e-mail, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017. In base a tale decreto l’atto relativo ad una sanzione amministrativa per una violazione al codice della strada, può essere inviato tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata del trasgressore.

 

Pertanto dopo la notifica a mezzo PEC degli atti dell’Agenzia delle Entrate e dopo il via libera alla notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento, arriva con il decreto del Ministero dell’Interno la nuova possibilità di notificare il verbale di contestazione tramite e-mail PEC, come atto notificato e conoscibile dall’automobilista.

E’ ancora presto per dire addio alle “buste verdi” delle multe stradali, ma sarà comunque una mezza rivoluzione; ciò consentirà di risparmiare almeno una parte delle spese che si aggiungono alla sanzione da pagare, arrivando talvolta fino a 20 euro e più.

 

Notifica da parte degli organi di Polizia

Non vi è ancora chiarezza ufficiale sull’effettiva data di vigore dell’obbligo di notificare prioritariamente via PEC; in ogni caso, gli agenti non muteranno le prassi normalmente seguite fino a quando non avranno ricevuto indicazioni operative.

Quando si arriverà a regime gli uffici di Polizia dovranno per prima cosa verificare sugli elenchi pubblici delle PEC se il destinatario risulta titolare di una casella di posta elettronica certificata. In caso positivo, per la spedizione dovranno utilizzare quella e il cittadino non può scegliere se ricevere il verbale per via telematica o per via cartacea. Pertanto chi ha una PEC attiva dovrà prendere l’abitudine di consultarla ogni giorno, per evitare di pagare fuori termine o per poter fruire dello sconto del 30% previsto per chi chiude la partita entro cinque giorni dalla notifica.

Se invece al trasgressore non risulta intestata alcuna PEC (come accade nella maggior parte dei casi), si seguiranno le regole attuali, con spese a carico del destinatario.

 

Nuova procedura di notifica

Con la nuova procedura di notifica delle multe via PEC, il cittadino riceve un messaggio nella sua posta elettronica certificata. Aprendo il messaggio PEC, c’è il verbale di contestazione riportante nell’oggetto la dicitura obbligatoria: "di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada" e poi in allegato, i seguenti file:

a) relazione di notificazione;

b) copia per immagine del verbale di contestazione;

c) ogni altra comunicazione o informazione utile per esercitare il proprio diritto alla difesa.

In base a quanto previsto dalla legge, tutti i file e gli allegati relativi alla notifica del verbale di contestazione devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

 

Quali dati deve contenere la notifica elettronica

Per essere valida ai fini di legge, i dati obbligatori che l’e-mail deve contenere per essere considerata valida a fini di notifica via PEC elettronica sono:

• oggetto multa PEC: "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada";

• nome e indirizzo dell’Ufficio che ha inviato l’atto;

• nome del funzionario pubblico responsabile "del procedimento di notificazione";

• indirizzo e telefono dell’Ufficio dove è possibile accedere al fascicolo;

• elenco pubblico da cui è stato preso l’indirizzo PEC;

• "copia per immagine" o una "copia informatica" del verbale di contestazione;

• tutte le informazioni utili per consentire al destinatario la difesa verso l’atto emesso.

 

A chi arriva la notifica via PEC

La notifica della multa via PEC, ossia, la notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione al Codice della Strada va posta elettronica certificata arriva:

- a colui che ha commesso la violazione: se al momento del fermo e dell’accertamento della trasgressione, la persona, fornisce alla Polizia un valido indirizzo PEC o il domicilio digitale;

- al proprietario del veicolo, anche se al momento della violazione non è presente sul mezzo. Il proprietario, infatti, è soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione del codice della strada, se al momento dell’accertamento, è comunicato il suo domicilio digitale o un indirizzo PEC.

Se il domicilio digitale o la PEC, non sono comunicati al momento della accertamento, questi possono essere ricercati dall’Ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione. La ricerca avviene nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche accessibili dall’organo.

 

 

01/02/2018

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.